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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' - Per immobile concesso uso gratuito a familiare 1° grado - Per immobile concesso in locazione per contratto registrato - Per immobile fatiscente
MODELLO MINISTERIALE DICHIARAZIONE ICI REGOLAMENTO ICI REGOLAMENTO ICI I GIORNI DI RICEVIMENTO DELL'UFFICIO ICI SONO
IL MARTEDI' E IL GIOVEDI' DALLE 9,30 ALLE 12,30 Soggetti passivi
Il Proprietario del fabbricato o dell'area edificabile Titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili predetti (no il nudo proprietario) Titolare del diritto d'enfiteusi o di superficie Il locatario per gli immobili concessi in leasing Il concessionario per gli immobili insistenti su aree demaniali Come calcolare l’ICI: base imponibile, aliquote e detrazioni | Tipologia | Cat. Catastale | Base imponibile | Imposta | Fabbricati forniti di rendita catastale | A-C | Rendita catastale * x 100 | Base imponibile x aliquota | Fabbricati forniti di rendita catastale | B | Rendita catastale * x 140 | Base imponibile x aliquota | Fabbricati forniti di rendita catastale | A/10 e D | Rendita catastale * x 50 | Base imponibile x aliquota | Fabbricati forniti di rendita catastale | C/1 | Rendita catastale * x 34 | Base imponibile x aliquota | * Rivalutazione rendite castali | Ai sensi dell’art. 3 della L. 662/96, dall’anno d’imposta 1997 le rendite catastali devono essere aumentate del 5% | Fabbricati cat. D senza rendita castastale, di imprese | Valore contabile (l'attribuzione delle R.C. ha efficacia dal 1.1 dell'anno successivo a quello di attribuzione e non da luogo a diritto di accertamento o rimborso | Terreni agricoli | ESENTI | Aree fabbricabili | Valore di venale commercio fino al 01.01.2010 | Il valore di venale commercio delle aree viene stimato dall'Ufficio Tributi sulla scorta delle indicazioni di cui alla delibera della C.C. n. 10 del 22.03.10. Eventuali minori valutazioni, che danno luogo ad accertamento, possono essere giustificate con apposita documentazione | Euro x Mq. | RESIDENZIALI | RESIDENZ. Belvedere | TURISTICHE | SECONDARIO | TERZIAR. | DECORRENZA | Complet. | Compl B0** | Espans. | Compl BF | Espan BF | Complet. | Espans. | Complet. | Espans. | Espans. | 30.03.1998 | 46,48 | 25,82 | 15,49 | 36,15 | 10,33 | 36,15 | 15,49 | 51,65 | 18,08 | 25,82 | 01.01.2003 | 65,00 | 37,00 | 26,00 | 36,00 | 11,00 | 36,00 | 16,00 | 62,00 | 24,00 | 21,00 | 01.01.2007* | 42,00 | 20,00 | 26,00 | 26,00 | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 01.01.2007 | 105,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 30,00 | 50,00 | 25,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
* Art. 6 comma 3 Regolamento ICI: valore aree per il periodo intercorrente tra l’adozione del PRG o delle sue varianti e la rispettiva approvazione (riduzione al 40%), In ogni anno di imposta, le aree vanno comunque considerate in base alla situazione in essere al 1 gennaio così come disposti dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 ** solo se intercluse (altrimenti esenti) Base Imponibile Aliquote e detrazioni | ANNO 2009 C.C. n. 6 del 21.01.09 | ANNO 2010 C.C. n.10 del 22.03.09 | TIPOLOGIA
| Aliquota
| Detrazione
| Aliquota
| Detrazione
| Abitazione principale (cat.catastali A1/A8/A9)
| 5,3 | 104,00 | 5,3 | 104,00 | Abitazione principale (altre categorie catastali) | ESCLUSE | ESCLUSE | Abitazione occupata da genitore o figlio/a del proprietario (da familiarare entro il 1° grado in linea retta)
| ESCLUSE | ESCLUSE | Abitazione posseduta anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente
| ESCLUSE | ESCLUSE | Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale
| 5,3 | Nessuna | 5,3 | Nessuna | Altri immobili
| 7,0 | Nessuna | 7,0 | Nessuna | | Pertinenze dei suddetti immobili ( C/6 - C/2) | Stesso trattamento immobile principale |
Pertinenze : garage, box, posto auto, soffitta, cantina (autonomamente accatastate) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale (art. 5 del Regolamento ICI - C.C. n. 10 del 23.03.10). Versamenti
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate: - la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e i l 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dic embre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune. Il versamento del tributo va eseguito (attenzione: il n. di c/c postale è cambiato da 41553983 a 3490788) - presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino di conto corrente postale, su c/c n. 3490788 intestato a EQUITALIA MARCHE SPA TAVULLIA-PU-ICI
- presso le banche e/o uffici postali utilizzando il Modello F24, riportando i seguenti codici:
- Codice catastale Comune: L081
- 3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
- 3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
- 3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
L'importo totale da versare deve essere arrotondata all'euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso. Il versamento minimo annuo (da farsi entro il 16.12) è di euro 2,58; Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 2,50% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo. Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Numero dei mesi da considerare: un mese deve essere considerato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (art. 10, comma 1 D.Lgs. 504/92). Dichiarazone di variazione A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali approvate con Decreto in data 12 maggio 2009. La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi Dr. Bruno Rosati
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